Approfondisci le tematiche attraverso le domande più frequenti.

 

Quale è il rischio del direttore sanitario?

L’installazione di uno sterilizzatore on-site assicura una riduzione del rischio legale per la direzione sanitaria. Questo dipende dal fatto che non vengono più avviati a smaltimento finale rifiuti speciali pericolosi, ma rifiuti urbani indifferenziati passando da una responsabilità penale ad una civile.

Quali sono le condizioni da rispettare per le emissioni in aria?

L’art. 276, comma I, Parte V, D. Lgs. 152/06 indica che le norme in essa contenute si applicano ad emissioni inquinanti, cioè a quelle emissioni che possono causare “modificazioni dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente” (Art. 268, comma I, Parte I, D.Lgs. 152/06).

In quanto, i sistemi di sterilizzazione non sono impianti di combustione né tanto meno producono emissioni tossiche e/o nocive, non è necessaria alcuna autorizzazione specifica.

Si consiglia di rispettare in ogni caso le buone prassi per l’installazione delle canne fumarie. 

Quali sono le condizioni da rispettare per lo scarico in fogna?

Lo scarico fognario di una struttura ospedaliera è disciplinato dal D. Lgs. 152/06 inteso come ospedale nel suo complesso. Gli scarichi idrici provenienti da un sistema di sterilizzazione secondo il D.P.R. 227/2011 “Criteri di Assimilabilità alle acque reflue domestiche” Tabella 1, Allegato A, possono essere classificati come scarico civile, non alterando di conseguenza i valori chimico-fisici dello scarico ospedaliero.

Si consiglia il collettamento alla rete fognaria grigia (no acque meteoriche) e la loro individuazione nella mappatura degli scarichi dell’ospedale stesso. 

Il personale che scarica il rifiuto è a rischio contaminazione?

Le operazioni di movimentazione manuale sono ridotte al minimo e relative alla sola fase di carico che può essere coadiuvata da pinze meccaniche al fine di ridurre significativamente l’utilizzo delle mani.

Il disciplinare tecnico dei sistemi Newster è stato oggetto di verifica da parte della società di certificazione IQC S.r.l. per il rilascio della certificazione digitale PDT.

E fatto d’obbligo l’utilizzo di tutti i DPI indicati nel Manuale d’Uso e Manutenzione nonché il rispetto delle prescrizioni del Documento Valutazione Rischi a cura RSPP del presidio ospedaliero. 

È necessario avere un cassonetto a parte?

No. Il rifiuto sterilizzato è sottoposto al medesimo regime della frazione indifferenziata RSU. Come indicato dal DPR 254/03, ogni sacchetto deve avere un colore dedicato, riportare la scritta rifiuti sterilizzati, indicare data, kg e numero del ciclo.

Il sacchetto chiuso può essere poi conferito al cassonetto dedicato e, se la logica ospedaliera lo permette, è possibile effettuare anche una raccolta dedicata.

Qual è l'impatto sui costi TARI dei rifiuti trattati?

L’incremento della quota del rifiuto indifferenziato non modifica le attuali frequenze di ritiro della frazione indifferenziata. Il rifiuto infettivo, nonostante rappresenti il 45% di tutti i costi di smaltimento, è solo il 20% di tutti i rifiuti prodotti da una struttura sanitaria.

Si consiglia di controllare l’eventuale adeguamento delle superfici cui è inputato il calcolo della TARI dove ancora non in vigore la tariffa puntuale. 

La municipalizzata dedicata alla gestione del rifiuto urbano può rifiutarsi di ritirare il rifiuto sterilizzato?

No, sarebbe un mancato rispetto del servizio di igiene urbana. 

In base al recente aggiornamento normativo, tutti i rifiuti sanitari sterilizzati in impianti interni al perimetro della struttura sanitaria (ex. art. 7, comma 2, DPR 254), godono del medesimo regime giuridico degli urbani, potendo essere per cui conferiti nel circuito della frazione indifferenziata dei RSU. Questo è esplicitamente definito con il D.Lgs. n. 116/2020, in attuazione della definitiva (UE) 2018/851, che modifica gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla classificazione dei rifiuti. Nello specifico, i punti 9 e 10, allegato L-quinquies, indicano chiaramente che Case di Cura e di Riposo (punto 9) e Ospedali (punto 10) possono produrre rifiuti ex-assimilabili, cioè tutti gli effetti urbani tra i quali è possibile inserire anche il residuo sterilizzato, da avviare nella frazione indifferenziata. 

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